Una società si rifiutava di concludere un contratto definitivo di permuta di terreni, adducendo lievi inadempimenti della controparte e differenze di superficie dei lotti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che concedeva l'esecuzione specifica del contratto, stabilendo che un successivo accordo scritto di frazionamento, accettato dalle parti, integra e modifica validamente il contratto preliminare, sanando le discrepanze. La sentenza ribadisce che per ottenere l'esecuzione specifica contratto non è necessaria un'offerta formale, ma è sufficiente la manifestazione della volontà di adempiere.
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