Una società creditrice ha tentato di far ammettere un proprio credito nello stato passivo di un'azienda fallita. La prova del credito era un decreto ingiuntivo non opposto dal debitore prima del fallimento. Tuttavia, il decreto non aveva ottenuto la dichiarazione di esecutorietà da parte del giudice. La Corte di Cassazione ha stabilito l'inopponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura fallimentare. Il principio sancito è chiaro: un decreto ingiuntivo, anche se non opposto, diventa definitivo e valido contro tutti i creditori solo dopo il provvedimento di esecutorietà del giudice. Senza questo passaggio, avvenuto prima della dichiarazione di fallimento, il credito non può essere ammesso. La società creditrice ha quindi perso la causa.
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