Una compagnia assicurativa ha emesso una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione di opere di urbanizzazione. Il Comune beneficiario ha escusso la polizza non solo per i costi delle opere non realizzate, ma anche per una penale contrattuale dovuta al ritardo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della compagnia, stabilendo che l'interpretazione del contratto che include la penale nella garanzia, fornita dai giudici di merito, è insindacabile in sede di legittimità se non viola palesemente i canoni legali di interpretazione. La decisione sottolinea che il perimetro di una polizza fideiussoria dipende dalla specifica volontà delle parti come ricostruita dal giudice di merito.
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