Una società acquirente contesta il completamento della bonifica di un'area industriale, sostenendo che le modalità non fossero conformi al contratto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la decisione d'appello. Secondo i giudici, l'obbligazione del venditore era ottenere la restituzione dell'area all'uso legittimo, risultato formalmente raggiunto con l'atto del Comune, rendendo irrilevanti le diverse modalità operative. La corretta interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione se logicamente motivata.
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