Un dirigente medico ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione decennale dell'attività intramoenia da parte dell'Azienda Sanitaria. Mentre la Corte d'Appello aveva negato il diritto al risarcimento ritenendo la scelta aziendale frutto di discrezionalità organizzativa, la Corte di Cassazione ha ribaltato tale visione. La Suprema Corte ha stabilito che l'attività intramoenia non è una concessione discrezionale, ma un vero diritto soggettivo del medico in regime di esclusività. L'Amministrazione ha l'obbligo di garantire gli spazi necessari, anche ricorrendo a strutture esterne, e l'ingiustificato ritardo in tale adempimento configura una responsabilità risarcitoria.
Continua »