Orientamento della Cassazione
Su LexCED 79 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 32% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 10%
- Rigettato 11%
- Inammissibile 32%
- Altro 46%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 248%
- Penale Sez. 730%
- Penale Sez. 623%
Precedenti più richiamati
- Cass. 48846/2022in 3 provvedimenti
- Cass. 24157/2018in 4 provvedimenti
- Cass. 35424/2022in 3 provvedimenti
- Cass. 3969/2018in 3 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La Corte di Cassazione ha corretto un errore materiale sentenza in una sua precedente decisione. Il Ricorrente aveva presentato ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello di Messina. La Cassazione aveva annullato la sentenza e rinviato il caso per un nuovo giudizio. Tuttavia, per uno sbaglio, aveva indicato la Corte d'Appello di Reggio Calabria come giudice del rinvio, anziché un'altra sezione della Corte d'Appello di Messina. Con questa ordinanza, la Corte ha rettificato l'errore, stabilendo che il nuovo giudizio dovrà svolgersi presso la corretta sede giudiziaria di Messina.
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Un Lavoratore, condannato per ricettazione e un altro reato, ha visto la sua pena rideterminata in appello. Ha poi presentato ricorso in Cassazione perché il dispositivo (la decisione finale) della sentenza non menzionava che una parte della pena era stata calcolata in continuazione con reati precedenti, nonostante la motivazione (le ragioni della decisione) lo spiegasse chiaramente. La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che in presenza di un errore materiale nella sentenza, se la motivazione chiarisce il calcolo della pena e la pena finale è corretta, la motivazione prevale. Ha quindi ordinato la correzione del dispositivo per includere la menzione della continuazione dei reati.
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L'Imputato è stato condannato per gravi reati tra cui estorsione aggravata, violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto di armi improprie. Il difensore ha impugnato la condanna dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando una discrepanza nella data del documento decisionale, la mancata riapertura del dibattimento probatorio e un supposto travisamento delle registrazioni audio. I giudici di legittimità hanno respinto integralmente le tesi difensive. La Corte ha stabilito che la presenza di un errore materiale nella sentenza relativo alla data non produce alcuna nullità se il giorno esatto dell'udienza si desume con certezza dagli atti del fascicolo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato, condannato per reati di droga, ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il reato fosse ormai estinto per prescrizione. La sua tesi si basava sulla data indicata sul frontespizio della sentenza di primo grado (11 gennaio 2016), antecedente persino alla data del fatto (25 novembre 2016). La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che si trattava di un evidente errore materiale nella sentenza. Gli atti processuali, tra cui il verbale d'udienza e il dispositivo, confermavano infatti che il processo si era svolto l'11 gennaio 2017. Di conseguenza, nessun termine di prescrizione era decorso. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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La Cassazione affronta un caso di divisione ereditaria in cui la sentenza di primo grado presentava una discrepanza tra motivazione e dispositivo. Un'erede sosteneva si trattasse di un semplice errore materiale sentenza, chiedendone la correzione. La Corte Suprema ha stabilito il contrario. La differenza tra quanto scritto nelle motivazioni (che richiamavano un progetto di divisione del consulente) e quanto deciso nel dispositivo (che assegnava i terreni secondo le quote di proprietà) non era una svista, ma un 'error in judicando' (errore di giudizio). Il giudice aveva compiuto una scelta consapevole, anche se non ben argomentata. Di conseguenza, la richiesta di correzione è stata respinta, poiché per contestare un errore di giudizio è necessario un appello, non la procedura semplificata di correzione.
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Un uomo, condannato per truffa e ricettazione, presenta ricorso in Cassazione sostenendo che la sentenza d'appello fosse nulla. Il motivo? Il nome del giudice che ha scritto la sentenza (estensore) indicato nell'intestazione non corrispondeva a quello del giudice che l'ha firmata. La Corte di Cassazione ha respinto la tesi, chiarendo che un simile sbaglio costituisce un semplice errore materiale nella sentenza e non una causa di nullità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'uomo è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Una donna, condannata per furto di energia elettrica, si è vista notificare una sentenza d'appello che, pur confermando la sua condanna, conteneva le motivazioni di un altro processo a carico di un'altra persona. Questo palese 'errore materiale sentenza' è stato al centro del ricorso in Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché presentato fuori termine. Di conseguenza, la condanna della donna è diventata definitiva e la stessa è stata condannata a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende, nonostante l'evidente svarione del giudice d'appello.
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Una persona imputata ottiene in appello la sospensione condizionale della pena, come concordato con l'accusa. Il giudice lo scrive nella motivazione della sentenza, ma lo omette per errore nel dispositivo finale. L'imputata ricorre in Cassazione, che però dichiara il ricorso inammissibile. La Corte Suprema stabilisce che un'omissione di questo tipo costituisce un errore materiale sentenza. Tale svista non va corretta con un'impugnazione, ma con la più semplice procedura di correzione da richiedere allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento. L'imputata perde il ricorso ma le viene indicata la via corretta per ottenere la rettifica.
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Una parte, risultata vittoriosa in un giudizio, si vede negare il rimborso delle spese legali perché la Corte, in una precedente decisione, l'aveva erroneamente considerata assente. La parte chiede la correzione, ma la Cassazione stabilisce un principio importante: non si tratta di un semplice errore materiale sentenza, ma di un errore di fatto che ha viziato la volontà del giudice. Questo tipo di sbaglio non può essere corretto con la procedura semplificata, ma richiede l'impugnazione per revocazione, un rimedio più complesso. Di conseguenza, la Corte non decide subito ma rinvia la causa per avviare il procedimento corretto, coinvolgendo tutte le parti originarie.
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Una persona offesa da un reato, costituitasi parte civile, non ottiene la condanna degli imputati al pagamento delle sue spese legali a causa di un'omissione nella sentenza. La vittima presenta ricorso sostenendo si tratti di un 'errore materiale sentenza' da correggere. La Cassazione, però, respinge la richiesta. La Corte chiarisce che la decisione sulle spese legali in quel caso specifico richiedeva una valutazione di merito e non una semplice correzione. Di conseguenza, il ricorso della vittima viene dichiarato inammissibile e la stessa viene condannata a pagare le spese del procedimento.
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Due imputati ricorrono in Cassazione chiedendo l'annullamento della loro condanna. La sentenza scritta della Corte d'Appello conteneva un dispositivo (la decisione finale) appartenente a un altro processo. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: se il dispositivo corretto è stato letto pubblicamente in udienza, la sua successiva trascrizione errata costituisce un semplice 'errore materiale sentenza'. Questo tipo di svista non provoca la nullità del giudizio e può essere sanato con una procedura di correzione, lasciando la condanna pienamente valida. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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La Corte di Cassazione ha rigettato un'istanza per la correzione di un presunto errore materiale sentenza. Il ricorrente contestava l'apparente contraddizione tra l'annullamento senza rinvio di alcune condotte e il rinvio per il ricalcolo della pena. La Corte ha chiarito che, restando valide altre parti del capo d'imputazione, il rinvio per la rideterminazione della sanzione è un atto dovuto e non un errore.
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La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della manifesta infondatezza dei motivi. La sentenza chiarisce che, in presenza di un evidente errore materiale sentenza nel dispositivo relativo al calcolo della pena, deve prevalere la motivazione se quest'ultima spiega correttamente l'iter logico-giuridico. La Corte ha inoltre confermato che aumenti di pena modesti per la continuazione non richiedono una motivazione analitica.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava un errore materiale nella sentenza di appello. L'errore aveva portato all'indicazione di una pena inferiore a quella concordata. La Corte ha stabilito che in caso di errore materiale sentenza, la motivazione prevale sul dispositivo e il rimedio corretto è l'istanza di correzione, non il ricorso per cassazione, dichiarando la carenza di interesse del ricorrente.
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 46109/2023, ha corretto un errore materiale contenuto in una sua precedente sentenza. L'errore consisteva nell'omessa statuizione sulla liquidazione delle spese legali a favore delle parti civili costituite, nonostante il ricorso dell'imputata fosse stato dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che tale omissione è un errore materiale emendabile, in quanto la condanna alle spese è una statuizione accessoria e obbligatoria. Di conseguenza, ha disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza originaria, aggiungendo la condanna al pagamento di euro 4.000,00 per le spese processuali.
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La Corte di Cassazione interviene su un caso di usura, correggendo un'evidente discrepanza nella pena inflitta dalla Corte d'Appello. A causa di un errore materiale, la sentenza di secondo grado aveva omesso la pena pecuniaria, prevista obbligatoriamente per il reato. La Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, stabilendo che, se la motivazione della sentenza è chiara e inequivocabile, può essere usata per correggere un dispositivo errato. Parallelamente, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, in quanto basato su una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
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La Corte di Cassazione ha corretto un errore materiale in una sentenza del Tribunale di Bergamo. Un automobilista era stato condannato per guida in stato di ebbrezza con una sospensione della patente di un anno nel dispositivo, ma di due anni nella motivazione, poiché il veicolo era di terzi. La Cassazione, su ricorso del Procuratore Generale, ha stabilito la prevalenza della motivazione, rettificando la sanzione a due anni di sospensione.
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44673/2023, ha corretto un proprio precedente provvedimento a causa di un errore materiale. Un imputato aveva presentato ricorso straordinario evidenziando come la Corte, pur riconoscendo in motivazione la fondatezza della censura su un'aggravante, l'aveva omessa nel dispositivo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, estendendo l'annullamento all'aggravante dimenticata e correggendo d'ufficio la posizione di un altro coimputato. Questo caso sottolinea l'importanza dello strumento del ricorso per errore materiale in sentenza per garantire la coerenza delle decisioni.
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha corretto un errore materiale contenuto nel dispositivo di una propria precedente sentenza. Il dispositivo riportava erroneamente il 'rigetto' del ricorso, mentre la decisione effettiva, come risultava dalla motivazione, era di 'inammissibilità' con condanna al pagamento di un'ammenda. La Corte ha stabilito che, in caso di contrasto, la motivazione può prevalere sul dispositivo se esprime in modo inequivocabile la volontà del giudice, procedendo quindi alla rettifica.
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La Corte di Cassazione ha corretto un errore materiale in una propria sentenza in cui vi era una discrepanza tra la motivazione e il dispositivo riguardo alla liquidazione delle spese legali. La motivazione indicava un importo di 6.300 euro, mentre il dispositivo riportava erroneamente 3.600 euro. Riconoscendo l'evidente errore materiale sentenza, la Corte ha ordinato la correzione del dispositivo, facendo prevalere quanto stabilito nella motivazione.
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