La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia al TFR da parte di un lavoratore deve essere esplicita e non può essere desunta da un accordo transattivo generico, specialmente se lo stesso accordo contiene clausole che fanno salvo tale diritto. In un caso riguardante una dirigente e un'azienda municipalizzata, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, rigettando il ricorso dell'azienda. È stato inoltre ribadito che le buste paga non firmate non costituiscono prova del pagamento di anticipi sul TFR, confermando l'onere della prova a carico del datore di lavoro. La sentenza sottolinea che l'interpretazione degli accordi è di competenza del giudice di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione se la motivazione è logica e coerente.
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