Una società creditrice, ammessa al passivo di un fallimento aperto nel 2004 e chiuso nel 2018, ha richiesto l'equa riparazione Legge Pinto per l'eccessiva durata della procedura concorsuale. La Corte di Appello ha respinto la domanda ritenendola presentata oltre il termine di sei mesi dalla chiusura, applicando il termine breve di impugnazione introdotto dalla riforma processuale del 2009. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che per le vecchie procedure concorsuali prive di comunicazione formale del decreto di chiusura si applica il vecchio termine annuale di definitività ex art. 327 c.p.c. Di conseguenza, il termine semestrale per agire contro lo Stato decorre solo dopo un anno dalla pubblicazione del provvedimento finale.
Continua »