La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di totalizzazione pensionistica, il calcolo del trattamento secondo il sistema più favorevole previsto dall'ordinamento della singola Cassa non può prescindere dal possesso del requisito anagrafico. Un iscritto aveva richiesto la liquidazione della pensione rivendicando l'applicazione di un regime di favore basato sul solo requisito contributivo di vent'anni. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, chiarendo che l'anzianità contributiva e l'età anagrafica sono requisiti inscindibili. La deroga normativa deve essere interpretata restrittivamente, richiedendo la coesistenza di entrambi i parametri previsti dai regolamenti interni.
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