Una società che gestisce una clinica privata chiedeva il rimborso del 50% dell'IRES, sostenendo di rientrare nell'agevolazione per enti ospedalieri. Sebbene i giudici di merito avessero accolto la richiesta, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. L'ordinanza ha chiarito che il beneficio fiscale è di natura soggettiva, riservato esclusivamente agli enti ospedalieri storici, oggi trasformati in aziende pubbliche o presidi delle ASL, e non può essere esteso per analogia alle società private che operano in regime di accreditamento con il servizio sanitario, indipendentemente dall'attività svolta.
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