La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di emissione fatture inesistenti nei confronti di un soggetto che agiva come intermediario. La difesa sosteneva che la restituzione del denaro contante all'utilizzatore fosse un mero post factum irrilevante. Al contrario, i giudici hanno stabilito che tale condotta integra un concorso morale, poiché l'assicurazione della restituzione del denaro rafforza il proposito criminoso dell'emittente. La sentenza chiarisce che l'esclusione del concorso tra emittente e utilizzatore prevista dalla legge non si applica ai terzi intermediari.
Continua »