La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso a causa della manifesta mancanza di specificità dei motivi. L'ordinanza sottolinea che le doglianze erano generiche, ripetitive e non si confrontavano con le argomentazioni della Corte d'Appello. Viene inoltre ribadito che non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione motivi non proposti nel precedente grado di giudizio, e che i precedenti penali dell'imputato costituiscono un valido ostacolo alla concessione delle attenuanti generiche.
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