La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I motivi, incentrati sulla richiesta di una perizia psichiatrica e sulla presunta inidoneità della fuga a costituire minaccia, sono stati ritenuti infondati e riproduttivi di censure già esaminate. La Corte ha confermato che la fuga pericolosa integra il reato di resistenza e che la volontà di sottrarsi al controllo implica l'accettazione del rischio di danneggiare. Questo caso sottolinea i limiti del ricorso in Cassazione, che non può essere una semplice riproposizione dei gradi di merito.
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