Un Lavoratore ha presentato ricorso contro una condanna per fuga pericolosa in bicicletta, contestando la motivazione sulla pericolosità della sua condotta e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse già motivato adeguatamente sulla pericolosità della fuga, avvenuta ad alta velocità e senza rispetto del Codice della Strada, e sul diniego delle attenuanti, giustificato dalla gravità del fatto e dai precedenti penali dell'imputato. La sentenza ha quindi confermato la condanna.
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