L'ente previdenziale contestava a un'azienda l'intermediazione illecita di manodopera, richiedendo il pagamento di contributi per operai formalmente soci di una cooperativa e per un autonomo. I giudici di merito accertavano la natura subordinata dei rapporti perché i lavoratori ricevevano ordini direttamente dall'azienda committente, usavano i suoi macchinari e seguivano i suoi orari. La Corte di Cassazione ha confermato l'esistenza dell'appalto fittizio, ma ha accolto il ricorso dell'azienda sull'omessa decisione relativa ai versamenti pregressi: i giudici d'appello hanno ignorato la richiesta di scomputare i contributi già pagati dalla cooperativa. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare il debito effettivo.
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