Una struttura sanitaria privata ha richiesto alla Regione il pagamento del 50% delle rette per prestazioni socio-sanitarie erogate ad anziani, basandosi su un accordo stipulato esclusivamente con l'Azienda Sanitaria Provinciale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della struttura, confermando che la Regione è estranea al rapporto contrattuale. Il principio cardine applicato riguarda l'efficacia del contratto, che non può produrre effetti o obblighi di pagamento a carico di soggetti terzi che non hanno firmato l'accordo, come la Regione stessa. Inoltre, la Corte ha confermato l'obbligo per i difensori della struttura di restituire le somme ricevute in primo grado, poiché la riforma della sentenza fa venir meno il titolo del pagamento.
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