La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., aveva tentato di impugnare la decisione. La Suprema Corte ribadisce che la rinuncia ai motivi di appello, insita nell'accordo, ha un effetto preclusivo che impedisce di sollevare le stesse questioni in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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