Un imputato e un coimputato hanno concordato una pena detentiva inferiore a due anni di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il giudice per le indagini preliminari ha ratificato l'accordo, ma ha aggiunto d'ufficio le sanzioni interdittive fallimentari, vietando loro l'esercizio di imprese commerciali e uffici direttivi. L'imputato principale ha impugnato la sentenza denunciando l'illegittimità di tali sanzioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che in tema di patteggiamento e pene accessorie, una sanzione concordata inferiore ai due anni vieta l'applicazione di qualsiasi misura interdittiva fallimentare. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento, cancellando le sanzioni accessorie sia per il ricorrente sia per il coimputato che non aveva presentato ricorso.
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