Un'associazione religiosa ha impugnato un bando di gara per una concessione idroelettrica. Successivamente, ha presentato motivi aggiunti contro il provvedimento di concessione, ma il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) li ha dichiarati tardivi, considerando la pubblicazione online sul sito della Provincia come valida pubblicità legale. La Corte di Cassazione ha cassato questa decisione, stabilendo che la pubblicità legale online ha effetto solo se una norma di legge lo prevede espressamente. In assenza di tale norma, la semplice pubblicazione sul sito web dell'ente non fa decorrere i termini per l'impugnazione.
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