Un promissario acquirente ha citato in giudizio i venditori per inadempimento contratto preliminare, lamentando una servitù non dichiarata e la mancata regolamentazione dei confini. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'obbligazione di delimitare i confini, intesa come attività materiale tra le parti, può essere provata anche tramite testimoni. Ha inoltre chiarito che il rigetto di un'eccezione preliminare non determina una soccombenza reciproca ai fini della ripartizione delle spese legali, se l'appello viene integralmente respinto nel merito.
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