Un avvocato ha chiesto al tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo per ottenere il saldo dei propri compensi da una cliente. Il professionista l'aveva difesa in controversie tributarie legate a debiti societari per tasse e diritti camerali. La cliente ha presentato opposizione dichiarandosi semplice consumatrice e chiedendo di spostare la causa nel tribunale della propria città di residenza. I giudici di primo grado le hanno dato ragione, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Il contratto d'opera riguardava debiti fiscali dell'impresa da lei gestita come socia accomandataria. Di conseguenza, la finalità dell'incarico era strettamente collegata all'attività commerciale. L'ordinanza ha escluso l'applicazione del foro del consumatore, dichiarando competente il tribunale ordinario del luogo in cui il contratto era stato firmato e la prestazione eseguita.
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