LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Duplicazione Del Titolo Esecutivo

Definizione

L'ottenimento di un secondo provvedimento di condanna per lo stesso identico credito per cui si possiede già un titolo valido.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Vietata la duplicazione del titolo esecutivo se c’è sentenza
Una lavoratrice ottiene una sentenza definitiva contro l'ente previdenziale per il pagamento di differenze economiche relative alla disoccupazione agricola con interessi e rivalutazione. Successivamente, per chiarire il calcolo della rivalutazione, la lavoratrice richiede e ottiene un decreto ingiuntivo. L'ente si oppone, ma i giudici di merito confermano il provvedimento monitorio. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'ente e revoca il decreto: chi possiede già una sentenza irrevocabile non può richiedere una duplicazione del titolo esecutivo, poiché i chiarimenti sui conteggi spettano al giudice dell'esecuzione.
Continua »
Duplicazione del titolo esecutivo: stop al doppio provvedimento
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una cittadina contro la decisione del Tribunale di Palermo. La vicenda nasce da un giudizio cautelare in cui La Creditrice, pur avendo già ottenuto un provvedimento favorevole con condanna alle spese, ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero dei costi della perizia tecnica (CTU). La Debitrice si è opposta denunciando l'illegittima duplicazione del titolo esecutivo. La Suprema Corte ha stabilito che, se il primo titolo conteneva già implicitamente la condanna a tali spese (configurando un mero errore materiale correggibile), è vietato richiedere un secondo titolo esecutivo per lo stesso credito senza un reale interesse o abusando del processo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
Continua »
Duplicazione del titolo esecutivo: vietato il doppio decreto
Un professionista otteneva un decreto ingiuntivo definitivo contro un debitore per un credito transattivo e relativi interessi legali. Dopo il decesso del debitore, il creditore richiedeva un secondo decreto ingiuntivo contro l'erede per la stessa somma, pretendendo però gli interessi moratori commerciali. L'erede si opponeva con successo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del creditore, confermando che la duplicazione del titolo esecutivo è vietata se il primo provvedimento è già efficace contro l'erede (ai sensi dell'art. 477 c.p.c.) e che la richiesta tardiva di maggiori interessi è preclusa dal giudicato. Chi perde deve pagare le spese.
Continua »