Un contribuente impugnava una cartella di pagamento sostenendo di non averla mai ricevuta. L'Agente della Riscossione produceva il duplicato avviso di ricevimento solo in appello. La Corte di Cassazione ha confermato la validità di tale produzione documentale e il valore probatorio del duplicato, rigettando il ricorso del contribuente. La sentenza chiarisce che, secondo le norme vigenti all'epoca dei fatti, la produzione di nuovi documenti in appello era ammessa e che il duplicato dell'avviso di ricevimento costituisce piena prova della notifica, contestabile solo con querela di falso.
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