La vicenda nasce dalla stipula di un contratto preliminare di vendita per un immobile. A seguito del mancato perfezionamento del rogito per colpa del promittente venditore, i promissari acquirenti hanno esercitato il recesso contrattuale, richiedendo la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata. L'erede del venditore ha impugnato la decisione che la condannava a pagare oltre cinquantunomila euro, sostenendo l'errata qualificazione dell'accordo e la mancata essenzialità del termine temporale per la firma definitiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito che la qualificazione contrattuale e la verifica della natura del termine spettano esclusivamente al giudice di merito, la cui valutazione motivata risulta insindacabile. L'erede deve quindi versare il doppio della caparra e le spese legali.
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