La Società Cliente ha contestato la validità della clausola di un contratto di vigilanza che prevedeva il rinnovo automatico quinquennale, ritenendola una clausola vessatoria non specificamente approvata per iscritto. L'Istituto di Vigilanza sosteneva invece la piena validità del rinnovo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Istituto di Vigilanza, confermando che la clausola di rinnovo tacito e clausole vessatorie inserite in moduli unilaterali richiedono una specifica e separata sottoscrizione per iscritto. Un richiamo cumulativo e numerico in calce al contratto non è sufficiente a soddisfare tale requisito. Di conseguenza, venuta meno la clausola di rinnovo, il contratto si è trasformato a tempo indeterminato, legittimando il recesso libero della Società Cliente e obbligando l'Istituto alla restituzione dei canoni percepiti indebitamente.
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