Un avvocato tedesco, iscritto all'albo in Germania e nella sezione speciale in Italia, si è opposto alla richiesta di pagamento dei contributi da parte della Cassa Forense per gli anni dal 2008 al 2011. La professionista aveva esercitato il diritto di opzione per la cassa previdenziale tedesca. La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti dell'obbligo contributivo Cassa Forense per i professionisti europei, distinguendo due periodi. Per i redditi maturati fino al 1° maggio 2010, l'avvocato non deve pagare nulla in Italia grazie all'opzione esercitata. Dal 1° maggio 2010 in poi, invece, l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 987/2009 impone l'applicazione della legge dello Stato di residenza in cui si svolge l'attività prevalente. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare le somme dovute solo per il secondo periodo.
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