La Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso di un'imputata condannata per frode informatica. Mentre ha respinto le censure sulla procedura e sulla responsabilità penale, ha accolto il motivo relativo alla mancata motivazione sulla richiesta del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. La Corte ha annullato la sentenza d'appello su questo specifico punto e, senza bisogno di un nuovo giudizio, ha concesso direttamente il beneficio, sanando la lacuna motivazionale.
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