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DOP (Denominazione di Origine Protetta)

Definizione

Un marchio di tutela giuridica che identifica un prodotto originario di un luogo specifico, le cui qualità sono dovute essenzialmente all'ambiente geografico e ai suoi fattori umani e naturali.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Marchio Storico Perde Contro la DOP: Coesistenza Invece di Annullamento
Una storica cantina, titolare del noto marchio 'Salaparuta', ha contestato la validità della successiva Denominazione di Origine Protetta (DOP) omonima, sostenendo che inducesse in errore i consumatori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, basandosi su una decisione della Corte di Giustizia UE. Il principio chiave è che il **conflitto marchio e DOP** va risolto secondo la vecchia normativa europea (Reg. 1493/1999), applicabile al tempo della registrazione della DOC nazionale. Tale regolamento faceva prevalere la denominazione di origine sul marchio anteriore, prevedendo un regime di coesistenza e considerando la propria disciplina completa, senza lasciare spazio a un'autonoma valutazione di ingannevolezza basata sulla notorietà del marchio.
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Marchio in buona fede batte tutela DOP: il caso del formaggio Asiago
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di conflitto tra un marchio contenente un nome geografico e la successiva tutela DOP (Denominazione di Origine Protetta). Un Consorzio di Produttori aveva registrato marchi con il nome 'Asiago' prima che questo ottenesse la piena tutela legale. Il Consorzio di Tutela della DOP lo ha citato per nullità del marchio e concorrenza sleale. La Cassazione ha dato ragione al Consorzio di Produttori, stabilendo che la precedente e accertata registrazione marchio in buona fede rende legittimo il suo utilizzo. La buona fede iniziale 'salva' il marchio anteriore, escludendo l'illecito e la richiesta di risarcimento danni.
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Pecorino vs Cacio Romano: No Evocazione DOP, decide la Cassazione
Il Consorzio del Pecorino Romano DOP ha citato in giudizio un'azienda produttrice del formaggio 'Cacio Romano', sostenendo che il nome costituisse un'illegittima evocazione DOP. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del Consorzio. Il principio sancito è che per verificare l'evocazione non basta un'assonanza nel nome, ma è necessario che i prodotti siano dello 'stesso tipo'. Questa valutazione va fatta confrontando le caratteristiche organolettiche e produttive descritte nel disciplinare della DOP. Poiché il Pecorino Romano (pecora, pasta dura, piccante) e il Cacio Romano (vaccino, pasta molle, dolce) sono risultati radicalmente diversi, la Corte ha escluso qualsiasi rischio di confusione o agganciamento parassitario, dando ragione all'azienda produttrice.
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