Un professionista ha proposto una domanda ultra tardiva per l'ammissione al passivo di un fallimento, richiedendo il pagamento di prestazioni professionali svolte in favore della società prima del dissesto. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta poiché il creditore era a conoscenza del fallimento da oltre due anni prima di attivarsi, escludendo quindi una causa a lui non imputabile. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, ribadendo che il termine di dodici mesi per la presentazione della domanda ultra tardiva decorre dal decreto di esecutività dello stato passivo riguardante le domande tempestive. Di conseguenza, il ricorso del professionista è stato dichiarato inammissibile.
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