La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di un amministratore per bancarotta fraudolenta documentale. Il caso nasce dal fallimento di una società immobiliare, dove l'imputato era accusato di aver omesso la tenuta delle scritture contabili. Mentre i giudici di merito avevano ritenuto sufficiente la semplice consapevolezza di ostacolare la ricostruzione del patrimonio, la Suprema Corte ha ribaltato l'assunto. L'omessa tenuta dei registri esige la prova rigorosa del dolo specifico, ovvero la precisa volontà di frodare i creditori o trarre un ingiusto profitto. Parallelamente, gli Ermellini hanno chiarito che è possibile richiedere pene sostitutive in appello, ma la domanda non può essere generica, pena l'inammissibilità. Una pronuncia che traccia un confine netto tra la disorganizzazione contabile e la reale intenzione fraudolenta.
Continua »