Due soggetti sono stati condannati per la ricettazione di un ciclomotore rubato. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la prova della loro colpevolezza e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che il dolo nella ricettazione può essere provato anche attraverso la mancata o inattendibile spiegazione sulla provenienza del bene ricevuto. Tale condotta rivela la volontà di occultare la refurtiva e l'acquisto in mala fede. Inoltre, l'assenza di elementi positivi esclude la concessione delle attenuanti generiche, non bastando la sola incensuratezza. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e devono pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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