La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore unico condannato per il reato di omesso versamento di ritenute fiscali. La difesa sosteneva che l'imputata fosse un semplice prestanome e che la società si trovasse in una grave crisi di liquidità. I giudici hanno invece confermato la responsabilità dell'amministratore prestanome, chiarendo che l'accettazione della carica comporta precisi doveri di vigilanza e controllo. Inoltre, per invocare la crisi finanziaria come scusante, non bastano generiche allegazioni, ma occorre dimostrare di aver fatto tutto il possibile per pagare il debito. Infine, l'ingente danno erariale, superiore di oltre 576 mila euro alla soglia di legge, esclude la particolare tenuità del fatto.
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