Un imputato è stato condannato per truffa contrattuale, con l'aggravante della recidiva. La Corte d'Appello ha confermato la condanna. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, affermando che si trattava di un illecito civile e non penale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse generico e ripetitivo di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d'Appello. Quest'ultima aveva correttamente accertato il dolo di truffa contrattuale basandosi sugli artifici e raggiri usati e sulle condotte successive. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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