La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. L'imputato lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ribadito che, una volta accettato l'accordo sulla pena, non è più possibile contestarne il merito, a meno che non si deducano vizi nella formazione della volontà o altre specifiche illegalità. Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la validità della pena patteggiata in secondo grado.
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