Un soggetto che rivendicava la proprietà di un immobile per usucapione si è visto respingere la domanda perché aveva precedentemente firmato un contratto di locazione per lo stesso bene. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la sottoscrizione di tale contratto costituisce un riconoscimento della proprietà altrui, incompatibile con l'intenzione di possedere come proprietario (animus domini), requisito essenziale per l'usucapione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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