La Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 luglio 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi, considerati mere doglianze di fatto e non di diritto, e la censura infondata sulla mancata applicazione di pene sostitutive, non hanno superato il vaglio di legittimità, confermando la condanna al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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