La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per ricettazione di beni culturali. I motivi del ricorso, focalizzati sulla ricostruzione dei fatti, sulla data del reato e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono stati giudicati come mere doglianze di fatto, non ammissibili in sede di legittimità. La Corte ha confermato la correttezza della decisione d'appello, che aveva negato le attenuanti per l'assenza di elementi positivamente valutabili.
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