La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per Cassazione presentato da un cittadino condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti e l'aumento di pena applicato per il vincolo della continuazione tra i reati. I giudici di legittimità hanno stabilito che il ricorso è inammissibile poiché proponeva semplici contestazioni di fatto, già ampiamente analizzate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza offrire un reale confronto critico con la sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese del processo, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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