La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una estinzione della procedura esecutiva immobiliare dichiarata a causa del mancato deposito della documentazione ipocatastale entro i termini perentori previsti dall'art. 567 c.p.c. Un creditore ipotecario intervenuto aveva impugnato l'estinzione, sostenendo che l'irregolarità riguardasse solo alcuni beni e chiedendo un'estinzione parziale. Tuttavia, nel giudizio di appello, la creditrice procedente originaria non era stata citata. La Suprema Corte ha rilevato d'ufficio la nullità del processo di secondo grado per mancata integrità del contraddittorio. Essendo la creditrice procedente un litisconsorte necessario, la sua esclusione rende nulla la sentenza. La Cassazione ha quindi cassato la decisione, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame che includa tutte le parti necessarie.
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