Un Contribuente impugna alcuni avvisi di accertamento per la tassa sui rifiuti (TARSU), lamentando inizialmente solo un difetto di motivazione. In appello, però, cambia strategia e introduce una nuova contestazione relativa a un errore nel calcolo della superficie tassabile. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune, ribadendo il principio del divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario. La nuova contestazione, non essendo stata presentata nel ricorso iniziale, è stata giudicata inammissibile. La sentenza d'appello è stata quindi annullata perché basata su un motivo che non poteva essere esaminato.
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