Una società manifatturiera ha impugnato un avviso di pagamento TARI, sostenendo che le aree produttive di rifiuti speciali non assimilati e quelle inutilizzabili dovessero essere escluse dal calcolo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, sottolineando che le eccezioni sull'inutilizzabilità dei locali non possono essere sollevate per la prima volta in appello. Inoltre, ha confermato che la valutazione sulla natura e sulla percentuale dei rifiuti (nel caso specifico, il 95% assimilati agli urbani) è una questione di fatto decisa nei gradi di merito. La sentenza ribadisce i rigidi oneri probatori a carico del contribuente in materia di tassazione rifiuti speciali.
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