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Diversa convenzione

Definizione

Un accordo specifico e formale tra tutti i condomini (o previsto dal costruttore originario) che stabilisce criteri di ripartizione delle spese diversi da quelli previsti dalla legge.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Modifica tabelle millesimali: vince l’unanimità
Un condominio ha modificato a maggioranza le tabelle millesimali per addebitare le spese di androne, scale e ascensore anche ai proprietari dei piani terra, precedentemente esentati da un regolamento contrattuale. Alcuni condomini hanno impugnato la delibera. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condominio, confermando la nullità della delibera. I giudici hanno stabilito che la modifica tabelle millesimali richiede l'unanimità dei consensi quando le tabelle originarie derogano ai criteri legali di ripartizione delle spese. Poiché l'esenzione originaria favoriva i piani terra in deroga alla legge, la variazione non poteva essere decisa a maggioranza, ma richiedeva l'accordo di tutti i partecipanti al condominio. Il condominio perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Modifica Tabelle Millesimali: Omissione non è Esonero Definitivo
Un proprietario, la cui unità immobiliare era stata inizialmente omessa dalle tabelle millesimali, si oppone alla decisione dell'assemblea di includerla con un voto a maggioranza, sostenendo che fosse necessario il consenso unanime. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la semplice omissione di un'unità dalle tabelle non costituisce un accordo formale di esonero dalle spese. Per modificare questa situazione non è richiesta l'unanimità. La Corte ha quindi confermato la legittimità della delibera di modifica tabelle millesimali a maggioranza, obbligando il proprietario a contribuire alle spese comuni. La sentenza chiarisce che solo una 'diversa convenzione' esplicita può giustificare un'esenzione.
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Deroga spese condominiali: il regolamento generico non basta
Un condomino si oppone al pagamento delle spese di manutenzione per un parcheggio e un vialetto che non utilizza. Il Condominio sostiene che il regolamento contrattuale, accettato all'acquisto, imponga la spesa a tutti i proprietari in base ai millesimi. La Corte di Cassazione ha dato ragione al condomino, stabilendo un principio fondamentale: una eventuale deroga ripartizione spese condominiali rispetto al criterio dell'uso deve essere prevista da una clausola chiara, specifica e inequivocabile. Il semplice richiamo generico alle tabelle millesimali nel regolamento non è sufficiente per obbligare un condomino a pagare per un bene comune da cui non trae alcuna utilità. La sentenza precedente è stata annullata.
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