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Distanze Tra Costruzioni

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Provvedimenti

Distanze tra costruzioni: DM 1444/68 si applica sempre
In una lunga disputa tra proprietari confinanti, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio cruciale in materia di distanze tra costruzioni. La Corte ha sentenziato che la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, prevista dal D.M. 1444/1968, si applica direttamente anche quando i piani regolatori locali sono silenti o prevedono solo l'inedificabilità, come in una zona agricola. Inoltre, ha ribadito che in caso di violazione delle norme edilizie e antisismiche, il rimedio principale è il ripristino della situazione originaria (demolizione o arretramento) e non il semplice risarcimento del danno, a tutela del diritto di proprietà e della sicurezza pubblica. La sentenza di merito è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione basata su questi principi.
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Distanze tra costruzioni: muro e terrapieno
La Corte di Cassazione ha stabilito che un muro di sostegno per un terrapieno deve essere considerato a tutti gli effetti una 'costruzione' e, come tale, è tenuto al rispetto delle distanze legali previste dai regolamenti locali. Nel caso esaminato, i proprietari di un fondo avevano edificato un muro in violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, sostenendo che queste si applicassero solo agli 'edifici'. La Corte ha respinto questa interpretazione, affermando che la nozione di costruzione è ampia e include qualsiasi manufatto stabile. È stata inoltre respinta la domanda riconvenzionale per una servitù di passaggio, poiché mirava a legalizzare un'opera illegittima e il fondo non risultava comunque intercluso.
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Distanze tra costruzioni: chi paga i danni?
Una causa per violazione delle distanze tra costruzioni si conclude con una sentenza complessa: il Tribunale accerta una violazione reciproca da parte di entrambi i proprietari confinanti. Di conseguenza, rigetta la richiesta di risarcimento danni e ordina a entrambe le parti di chiudere le aperture irregolari. Il progettista dell'opera più recente viene ritenuto responsabile e condannato a manlevare i propri clienti dai costi. Tuttavia, la sua compagnia assicurativa non è tenuta a pagare, poiché il professionista era a conoscenza della violazione prima di stipulare la polizza, configurando una reticenza che rende il contratto inefficace.
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