L'Imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero un patteggiamento per vari reati, con l'accordo di escludere un'aggravante legata alla criminalità organizzata. Il Giudice dell'Udienza Preliminare ha accolto la richiesta e ha confermato l'esclusione dell'aggravante nella motivazione della sentenza. Tuttavia, per una svista, non ha riportato questa esclusione nel dispositivo finale. L'Imputato ha quindi fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che si tratta di un evidente errore materiale nel patteggiamento. Quando vi è un contrasto tra motivazione e dispositivo dovuto a una semplice svista, è legittimo correggere il testo. La Cassazione ha quindi rettificato direttamente la sentenza, inserendo l'esclusione dell'aggravante nel dispositivo.
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