Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, aveva ottenuto la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. Il Tribunale aveva disposto la sospensione della patente per sei mesi, ma ne aveva sospeso l'esecuzione fino al termine dei lavori. La Procura ha fatto ricorso, ritenendo che la sanzione non fosse stata applicata correttamente. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando il principio della sospensione patente per lavori di pubblica utilità. La Corte ha chiarito che la sanzione accessoria viene applicata, ma la sua esecuzione è correttamente posticipata fino all'esito positivo dei lavori, limitandosi a correggere la forma della sentenza per renderla più chiara.
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