La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una terza interessata contro un'ordinanza di sequestro. La sentenza chiarisce che il concetto di disponibilità dei beni ai fini del sequestro è più ampio della proprietà civilistica e che, in sede di legittimità, non si può contestare la sufficienza della motivazione, ma solo la sua totale assenza o apparenza. Il ricorso è stato respinto perché le motivazioni del Tribunale del riesame, basate su elementi fattuali come la convivenza e l'occultamento dei beni, erano presenti e logiche, rendendo la censura un'inammissibile richiesta di riesame nel merito.
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