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Discriminazione Fiscale Fondi Pensione

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Fondi pensione esteri: la discriminazione fiscale è illegittima
Un fondo pensione statunitense ha contestato la tassazione sui dividendi ricevuti da società italiane. L'Italia applicava un'aliquota del 15% ai fondi extra-UE, mentre i fondi nazionali o comunitari pagavano l'11%. Il Fondo Estero ha chiesto il rimborso, sostenendo una discriminazione fiscale fondi pensione. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato. La Corte di Cassazione ha confermato che tale differenza di trattamento è illegittima. Essa viola il principio di libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE). Le giustificazioni dell'Agenzia non hanno retto. Il Fondo Estero ha ottenuto il rimborso delle imposte pagate in eccesso.
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Fondi pensione USA vs Italia: la Cassazione annulla la discriminazione fiscale
Un Fondo pensione statunitense ha percepito dividendi da società italiane, subendo una ritenuta d'imposta del 27% (o 15% con convenzione). I fondi pensione di Stati UE/SEE beneficiavano invece di un'aliquota ridotta all'11%. Il Fondo ha chiesto il rimborso, denunciando una discriminazione fiscale fondi pensione e una restrizione alla libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE). L'Agenzia delle Entrate e i giudici di merito hanno respinto la domanda, giustificando la differenza con i diversi regimi fiscali (EET vs ETT). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la diversità dei regimi non giustifica un trattamento discriminatorio se le situazioni sono oggettivamente comparabili. La Corte ha riconosciuto l'illegittimità della maggiore tassazione per i fondi non-UE/SEE, ordinando il rimborso.
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Fondi pensione esteri: la Cassazione ferma la discriminazione fiscale
Un fondo pensione statunitense ha chiesto il rimborso di imposte sui dividendi pagate in Italia con un'aliquota del 15%, superiore all'11% applicato ai fondi nazionali. L'Amministrazione finanziaria ha opposto un silenzio-rifiuto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione, confermando che tale differenza di trattamento costituisce una discriminazione fiscale fondi pensione esteri. La Corte ha ribadito che applicare un'aliquota maggiore ai fondi esteri viola il principio di libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE), non essendo giustificata da ragioni di interesse generale o da differenze oggettive.
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