Un Fondo pensione statunitense ha percepito dividendi da società italiane, subendo una ritenuta d'imposta del 27% (o 15% con convenzione). I fondi pensione di Stati UE/SEE beneficiavano invece di un'aliquota ridotta all'11%. Il Fondo ha chiesto il rimborso, denunciando una discriminazione fiscale fondi pensione e una restrizione alla libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE). L'Agenzia delle Entrate e i giudici di merito hanno respinto la domanda, giustificando la differenza con i diversi regimi fiscali (EET vs ETT). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la diversità dei regimi non giustifica un trattamento discriminatorio se le situazioni sono oggettivamente comparabili. La Corte ha riconosciuto l'illegittimità della maggiore tassazione per i fondi non-UE/SEE, ordinando il rimborso.
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