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Discriminazione Fiscale Fondi Investimento

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Fondi Esteri vs Italiani: La Cassazione Ferma la Discriminazione Fiscale
Un Fondo di investimento tedesco, gestore fiduciario di un patrimonio, ha ricevuto dividendi da società italiane nel 2003, subendo una ritenuta fiscale del 15%. Il Fondo ha chiesto il rimborso, sostenendo una discriminazione fiscale fondi investimento rispetto ai fondi italiani, violando l'Art. 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitali. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza precedente. Ha affermato che la normativa italiana applicava un trattamento discriminatorio ai fondi non residenti rispetto a quelli italiani. La Corte ha riconosciuto il diritto al rimborso integrale della ritenuta.
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Fondo Estero vs. Italia: vinta la battaglia sulla discriminazione fiscale
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di discriminazione fiscale fondi investimento. Un fondo tedesco, gestito da un'azienda e detenuto da un investitore, aveva chiesto il rimborso della ritenuta alla fonte del 15% sui dividendi italiani, sostenendo un trattamento fiscale peggiore rispetto ai fondi italiani, che beneficiavano di esenzione totale o imposta sostitutiva del 12,5%. La Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la normativa italiana creava una discriminazione fiscale ingiustificata, violando il principio di libera circolazione dei capitali. Ha quindi riconosciuto il diritto al rimborso integrale per il fondo tedesco.
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Fondo tedesco vs Fisco italiano: vinta la battaglia contro la discriminazione fiscale fondi investimento
Un Fondo di Investimento tedesco, tramite il suo Gestore e l'Investitore unico, ha chiesto il rimborso della ritenuta sui dividendi italiani. Hanno sostenuto una **discriminazione fiscale fondi investimento** rispetto ai fondi italiani, che avrebbero beneficiato di esenzione. La Commissione Tributaria Regionale aveva negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che la normativa italiana, anche se mitigata da una convenzione bilaterale con la Germania, creava una **discriminazione fiscale fondi investimento** non residenti rispetto a quelli residenti, violando il principio di libera circolazione dei capitali dell'UE. La Corte ha quindi accolto la domanda di rimborso totale.
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