Un lavoratore ha chiesto in giudizio il riconoscimento di 151 giornate di impiego relative all'anno 2007 dopo l'annullamento dei contributi da parte dell'ente previdenziale. L'Istituto ha eccepito la tardività del ricorso, depositato nel 2017, a fronte della pubblicazione online della variazione avvenuta a settembre 2013. Il lavoratore sosteneva l'obbligo di una notifica individuale per le annualità pregresse. La Corte di Cassazione ha confermato che il disconoscimento lavoro agricolo notificato mediante pubblicazione telematica sul sito istituzionale è pienamente efficace anche per le giornate svolte prima del 2011. La mancata impugnazione tempestiva dell'elenco telematico determina l'inammissibilità della domanda per decadenza.
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