Alcuni contribuenti hanno venduto dei terreni a una società, subordinando l'efficacia del contratto ad alcune condizioni, tra cui la stipula di una convenzione urbanistica e un successivo atto ricognitivo di pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di liquidazione richiedendo l'imposta di registro in misura proporzionale. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco. I giudici hanno chiarito che la clausola che subordina gli effetti del contratto alla firma di un atto ricognitivo e al pagamento del prezzo costituisce una condizione meramente potestativa, poiché dipende dalla sola volontà dell'acquirente. Ai fini fiscali, tale condizione si considera come non apposta. Di conseguenza, l'atto di compravendita produce immediatamente i suoi effetti traslativi ed è soggetto all'imposta proporzionale, senza che il giudice tributario possa disapplicare gli atti amministrativi presupposti se questi non incidono direttamente sulla pretesa fiscale.
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